La consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario interrompe la prescrizione
Quando un diritto non si può far valere se non con un atto processuale, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, non essendo necessario che l’atto giunga a conoscenza del destinatario.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 24822/15).